Nuove Disposizioni Integrative sul Sistema Sanzionatorio Doganale: Circolare n. 14/2025

Nuove Disposizioni Integrative sul Sistema Sanzionatorio Doganale: Circolare n. 14/2025

Giugno 2025 – La Direzione Dogane ha pubblicato la Circolare n. 14/2025, che illustra le importanti modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 in materia di adempimenti tributari, sistema sanzionatorio doganale e gestione delle controversie fiscali. Queste modifiche integrano e correggono il precedente D.Lgs. 141/2024, con l’obiettivo di promuovere una maggiore compliance spontanea e proporzionalità nella comminazione delle sanzioni.

Principali novità della Circolare n. 14/2025
Soglie di punibilità distinte tra dazio e diritti di confine diversi dal dazio
Dazi doganali:

La soglia per il passaggio da illecito amministrativo a contrabbando punibile con la sola multa resta invariata a 10.000 euro.

-Per importi da 10.001 a 50.000 euro il contrabbando è punibile con la sola multa.

-Per importi da 50.001 a 100.000 euro si applicano multa e reclusione fino a 3 anni.

-Oltre i 100.000 euro, la pena prevede multa e reclusione da 3 a 5 anni.

Diritti di confine diversi dal dazio (ad esempio l’IVA):

La soglia per il passaggio da illecito amministrativo a contrabbando punibile con la sola multa è innalzata a 100.000 euro.

-Per importi da 100.001 a 200.000 euro il contrabbando è punibile con la sola multa.

-Per importi da 200.001 a 500.000 euro si applicano multa e reclusione fino a 3 anni.

-Oltre i 500.000 euro, la pena prevede multa e reclusione da 3 a 5 anni.

Revisione delle circostanze aggravanti
Le soglie monetarie previste per le aggravanti sono state aggiornate per garantire coerenza e proporzionalità:
• Per dazi, la soglia che determina aggravanti è stata portata a 100.000 euro.
• Per diritti diversi dal dazio, la soglia di aggravamento è stata elevata a 500.000 euro.

Esclusione delle sanzioni e della confisca in caso di revisione volontaria
Nel caso in cui la revisione della dichiarazione doganale avvenga su istanza del dichiarante prima che l’Autorità abbia avviato ispezioni o accertamenti formali, non si applicano né sanzioni amministrative né confisca delle merci.

Introduzione di cause di non punibilità e facilitazioni per il ravvedimento operoso
È previsto che il contribuente possa estinguere il reato pagando tributi, sanzioni e interessi, beneficiando così della causa di non punibilità, purché la regolarizzazione avvenga prima di conoscenza formale di accertamenti o procedimenti penali.

Modifiche alla disciplina del riscatto delle merci confiscate
Il riscatto amministrativo delle merci confiscate sarà ammesso solo quando:
• La confisca non è stata disposta dall’Autorità giudiziaria.
• Non si tratta di beni il cui possesso, fabbricazione o commercio è vietato dalla legge (es. armi, stupefacenti).
Questa modifica introduce una maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione delle merci confiscate.

Applicazione retroattiva delle norme più favorevoli

Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente alle violazioni commesse prima della loro entrata in vigore, purché i procedimenti non siano ancora definitivi, in conformità al principio del favor rei.

Conclusioni

La Circolare n. 14/2025 evidenzia come il legislatore intenda rafforzare la compliance spontanea e favorire un contesto sanzionatorio proporzionato e coerente con il quadro fiscale nazionale e unionale. Le imprese e gli operatori doganali sono invitati a monitorare attentamente queste novità per adeguare le proprie procedure e sfruttare appieno gli strumenti di regolarizzazione previsti.

Per consulenze personalizzate o approfondimenti sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, il nostro team di esperti resta a disposizione.