CBAM – Regolamento (UE) 2026/1740 e adempimenti per le imprese

CBAM – Regolamento (UE) 2026/1740 e adempimenti per le imprese

La Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740, che aggiorna le regole del meccanismo CBAM (ad eccezione dell’energia elettrica). Il provvedimento modifica i valori emissivi predefiniti e introduce un’efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.

Cosa cambia in sintesi

  • Effetto retroattivo: I nuovi coefficienti emissivi si applicano a tutte le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.
  • Nuovi codici TARIC: Per tracciare meglio i prodotti, sono stati introdotti specifici codici doganali:
    • 2523 10 00 10: Clinker bianco
    • 2523 10 00 90: Altri clinker (inclusi i grigi)
    • 2523 90 00 10: Cementi bianchi idraulici
    • 2523 90 00 90: Altri cementi idraulici (inclusi i grigi)
    • 2507 00 80 80: Argilla calcinata (sostituisce il vecchio codice 2507 00 80)
  • Nuove tabelle emissive: Sono stati aggiornati i parametri di stima per Paese e merceologia (raccolti nel file Excel pubblicato dalla Commissione il 10 agosto 2026).

Cosa occorre fare

Gli importatori UE devono verificare tempestivamente sia i report CBAM già inviati nel 2026 sia quelli in corso di redazione. In mancanza di dati reali certificati forniti dai produttori extra-UE, l’importatore è tenuto a ricalcolare le emissioni sulla base dei nuovi valori rettificati.