La Commissione europea è nuovamente intervenuta nel settore del siderurgico con il regolamento UE 2026/1963, introducendo regole molto severe per l’importazione dei prodotti siderurgici nell’Unione Europea indicati nell’Allegato I del regolamento UE 2026/1384.
L’obiettivo è chiaro: sapere con assoluta certezza dove l’acciaio è stato fisicamente fuso e colato per evitare l’aggiramento dei dazi o delle misure di salvaguardia già stabilite dal regolamento UE 2026/1384.
A decorrere dal 1° ottobre 2026, per dimostrare l’origine dell’acciaio, l’Unione Europea ha stabilito una gerarchia precisa dei documenti che gli importatori devono presentare in dogana.
Il documento principale richiesto è il Mill Test Certificate (MTC).
Questo documento deve indicare chiaramente due informazioni fondamentali:
- il paese di fusione e colata.
- il numero di colata dell’acciaio importato.
Considerata la complessità delle filiere globali e i molteplici passaggi intermedi dell’acciaio, la normativa prevede la possibilità che siano accettate prove alternative, qualora l’MTC non sia completo, che consentono di ricostruire in modo inequivocabile la storia del prodotto e di ricavare le informazioni mancanti sul paese di fusione e colata o sul numero di colata:
- fatture
- bolle di consegna
- certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti
- dichiarazioni a lungo termine dei fornitori
- documenti di contabilità analitica e di produzione
- documenti doganali del paese esportatore
- corrispondenza commerciale
- descrizioni di prodotto
Cosa succede in caso di documentazione carente?
Le prove alternative vengono esaminate con estremo rigore.
Se la dogana ritiene che i documenti prodotti non siano adeguati scatterà il blocco immediato della merce e il rifiuto all’importazione.
La normativa prevede infine che nel caso in cui non sia possibile fornire il certificato del produttore, dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027 sarà possibile produrre direttamente le prove alternative, purché siano rispettati i requisiti di adeguatezza sopra indicati.
Il Consiglio per le Imprese
Per evitare blocchi della merce e costi di giacenza in dogana, le imprese importatrici non dovrebbero affidarsi alle prove alternative come soluzione ordinaria.
È altamente raccomandato richiedere ai fornitori extra-UE l’invio dell’MTC completo di numero di colata e Paese di fusione già in fase di emissione dell’ordine di acquisto.