Spedizione dei Rifiuti: Entra in Vigore il Portale Europeo DIWASS

Spedizione dei Rifiuti: Entra in Vigore il Portale Europeo DIWASS

Il 21 maggio 2026 è entrato ufficialmente in vigore il DIWASS (Digital Waste Shipment System), il nuovo portale online dell’Unione Europea progettato per digitalizzare, semplificare e tracciare in tempo reale i flussi di rifiuti all’interno e al di fuori dei confini comunitari.

Una vera e propria rivoluzione dematerializzata che manda definitivamente in pensione i vecchi moduli cartacei, i fax e le infinite catene di email, sostituendoli con un unico ecosistema digitale centralizzato.

Un “Passaporto Digitale” Obbligatorio per la Procedura PIC

Il DIWASS opera come un vero e proprio passaporto digitale obbligatorio per tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette alla procedura di notifica e consenso preventivo scritto (procedura PIC).

Da questo momento, per questa tipologia di spedizioni, Il flusso documentale deve avvenire esclusivamente tramite la nuova piattaforma europea.

Il Quadro Normativo: Perché nasce il DIWASS?

L’introduzione della piattaforma non è un semplice aggiornamento burocratico, ma rappresenta il pilastro operativo del Nuovo Regolamento Europeo sulle Spedizioni di Rifiuti (Regolamento UE 2024/1157). La normativa europea ha l’obiettivo stringente di:

  • Contrastare il traffico illecito di rifiuti, spesso favorito dalla frammentazione dei controlli cartacei;
  • Accelerare la transizione verso l’economia circolare, facilitando il riciclo delle materie prime secondarie su scala europea;
  • Garantire una trasparenza totale, permettendo alle autorità competenti dei vari Stati membri di monitorare i carichi in tempo reale dalla partenza a destinazione.

Come Accedere al Sistema: I Requisiti per le Aziende

Per non rischiare il blocco delle attività logistiche, le aziende coinvolte nella filiera (produttori, notificatori, trasportatori e impianti di destino) devono adeguarsi immediatamente ai nuovi standard di sicurezza informatica richiesti dalla Commissione Europea.

L’accesso all’interfaccia ufficiale del DIWASS richiede obbligatoriamente:

  1. Registrazione tramite il servizio di autenticazione centralizzato della Commissione Europea (EU Login / ECAS);
  2. Configurazione dell’autenticazione a due fattori (2FA) per garantire la massima sicurezza e l’integrità dei dati sensibili aziendali.

Periodo Transitorio per la “Lista Verde” (Allegato VII)

Per dare alle imprese il tempo di adeguarsi al cambiamento tecnologico, la Commissione Europea ha previsto una finestra di flessibilità per i rifiuti non pericolosi destinati al recupero.

Proroga per la Lista Verde: Fino al 31 dicembre 2026, l’utilizzo dell’Allegato VII in formato digitale sul portale DIWASS rimarrà facoltativo.

Ciò significa che per le spedizioni in “lista verde”:

  • Le aziende potranno continuare a utilizzare i moduli in formato cartaceo per tutto il 2026;
  • Il sistema digitale può comunque essere utilizzato sin da ora su base volontaria, prima che scatti l’obbligo totale dal 1° gennaio 2027.

Periodo Transitorio per le spedizioni già autorizzate alla data del 21/05/2026 (art. 85 del Reg. UE 2024/1157)

Le notifiche che sono state presentate prima del 21 maggio 2026, e per le quali l’autorità competente di destinazione ha già rilasciato la conferma di ricevimento rimangono valide.

Queste spedizioni continueranno a essere disciplinate dal precedente Regolamento (CE) n. 1013/2006 e non dovranno essere caricate ex novo sul portale DIWASS.

Questa “fase di esaurimento” ha tuttavia dei limiti temporali molto rigidi per quanto riguarda il completamento delle operazioni di recupero o smaltimento:

Impianti ordinari: Il trattamento, il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti hanno rilasciato l’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 devono essere portati a termine entro un anno ovvero entro il 21 maggio 2027;

Impianti pre-consentiti: Per le spedizioni dirette a impianti che godono di autorizzazione preventiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, il termine per il completamento del recupero è esteso a tre anni, fissando la scadenza ultima al 21 maggio 2029.