Tracciabilità dell’Acciaio. Melted and poured. Guida al Regolamento (UE) 2026/1963 e alle prove documentali alternative con decorrenza dal 1° ottobre 2026

Tracciabilità dell’Acciaio. Melted and poured. Guida al Regolamento (UE) 2026/1963 e alle prove documentali alternative con decorrenza dal 1° ottobre 2026

La Commissione europea è nuovamente intervenuta nel settore del siderurgico con il regolamento UE 2026/1963, introducendo regole molto severe per l’importazione dei prodotti siderurgici nell’Unione Europea indicati nell’Allegato I del regolamento UE 2026/1384.
L’obiettivo è chiaro: sapere con assoluta certezza dove l’acciaio è stato fisicamente fuso e colato per evitare l’aggiramento dei dazi o delle misure di salvaguardia già stabilite dal regolamento UE 2026/1384.


A decorrere dal 1° ottobre 2026, per dimostrare l’origine dell’acciaio, l’Unione Europea ha stabilito una gerarchia precisa dei documenti che gli importatori devono presentare in dogana.
Il documento principale richiesto è il Mill Test Certificate (MTC).
Questo documento deve indicare chiaramente due informazioni fondamentali:

  1. il paese di fusione e colata.
  2. il numero di colata dell’acciaio importato.

Considerata la complessità delle filiere globali e i molteplici passaggi intermedi dell’acciaio, la normativa prevede la possibilità che siano accettate prove alternative, qualora l’MTC non sia completo, che consentono di ricostruire in modo inequivocabile la storia del prodotto e di ricavare le informazioni mancanti sul paese di fusione e colata o sul numero di colata:

  1. fatture
  2. bolle di consegna
  3. certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti
  4. dichiarazioni a lungo termine dei fornitori
  5. documenti di contabilità analitica e di produzione
  6. documenti doganali del paese esportatore
  7. corrispondenza commerciale
  8. descrizioni di prodotto

Cosa succede in caso di documentazione carente?
Le prove alternative vengono esaminate con estremo rigore.
Se la dogana ritiene che i documenti prodotti non siano adeguati scatterà il blocco immediato della merce e il rifiuto all’importazione.
La normativa prevede infine che nel caso in cui non sia possibile fornire il certificato del produttore, dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027 sarà possibile produrre direttamente le prove alternative, purché siano rispettati i requisiti di adeguatezza sopra indicati.

Il Consiglio per le Imprese
Per evitare blocchi della merce e costi di giacenza in dogana, le imprese importatrici non dovrebbero affidarsi alle prove alternative come soluzione ordinaria.
È altamente raccomandato richiedere ai fornitori extra-UE l’invio dell’MTC completo di numero di colata e Paese di fusione già in fase di emissione dell’ordine di acquisto.