Nuove misure di controllo sui prodotti fitosanitari in vigore dal 3 luglio 2023

Nuove misure di controllo sui prodotti fitosanitari in vigore dal 3 luglio 2023

A partire dal 3 luglio 2023, entreranno in vigore nuove misure automatizzate di controllo sui prodotti fitosanitari in conformità al Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.24 e al Decreto del Ministero della Salute del 30 novembre 2021, in applicazione della normativa unionale. Queste misure sono state introdotte al fine di garantire una corretta registrazione della dichiarazione doganale e di assicurare il rispetto delle disposizioni normative in materia di prodotti fitosanitari.

I prodotti fitosanitari compresi nella voce doganale 3808, tra cui insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in varie forme o imballaggi per la vendita al dettaglio o come preparazioni, devono essere sottoposti alle nuove misure di controllo.

L’operatore economico è responsabile di indicare, nella dichiarazione doganale, uno dei certificati specificati nella tabella fornita. In caso di mancata indicazione di uno dei certificati, la dichiarazione verrà rifiutata. I certificati richiesti includono il numero di registrazione dell’autorizzazione di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari rilasciata dal Ministero della Salute (certificato 05CC), il certificato per i prodotti non soggetti alla disciplina dei prodotti fitosanitari (certificato 42YY), il certificato per i prodotti/campioni destinati alla ricerca (certificato 43YY) e il certificato per i prodotti non autorizzati in Italia ma destinati ad altri Stati europei o Paesi Terzi (certificato 51YY).

Di seguito i dettagli dei certificati:

  • Certificato 05CC: Richiede il numero di registrazione dell’autorizzazione di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari rilasciata dal Ministero della Salute. L’importazione è consentita dopo il controllo e la dichiarazione deve essere registrata. L’Ufficio doganale dovrà verificare l’esistenza dell’autorizzazione consultando il link fornito dal Ministero della Salute.
  • Certificato 42YY: Si applica ai prodotti non soggetti alla disciplina dei prodotti fitosanitari. L’importazione è consentita dopo il controllo e la dichiarazione deve essere registrata. Si tratta di un’autocertificazione dell’operatore sotto la sua responsabilità.
  • Certificato 43YY: Si applica ai prodotti/campioni destinati alla ricerca. L’importazione è consentita dopo il controllo e la dichiarazione deve essere registrata. Si tratta di un’autocertificazione dell’operatore sotto la sua responsabilità.
  • Certificato 51YY: Si applica ai prodotti non autorizzati in Italia ma destinati ad altri Stati europei o Paesi Terzi in conformità all’articolo 28 comma 1 punto c) e d) del Regolamento 1107/2009. L’importazione è consentita dopo il controllo e la dichiarazione deve essere registrata. Si tratta di un’autocertificazione dell’operatore sotto la sua responsabilità.

Si precisa che, in base all’Accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Svizzera, le merci provenienti da quest’ultima sono escluse dai controlli fitosanitari.

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