Si comunica che è stato pubblicato un avviso riguardante le prove dell’origine valide per i prodotti originari del Ghana importati nell’Unione europea, nell’ambito dell’accordo di partenariato economico interinale UE – Ghana
Secondo l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c.), del protocollo n. 1 dell’APE interinale, i prodotti originari del Ghana possono ottenere il trattamento tariffario preferenziale all’importazione nell’Unione Europea solo se viene presentata una dichiarazione di origine compilata come segue:
(i) Da un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ghanese,
oppure
(ii) Da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
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