Il servizio informatizzato doganale si arricchisce di un nuovo quadro disciplinare per la movimentazione di container da parte dei Fast Corridor (Corridoi controllati) per contrastare il rischio di frodi e migliorare il monitoraggio dei mezzi.
L’aggiornamento dalle nuove disposizioni del Parlamento Europeo (Regolamento UE n. 952/2013 in vigore dal 1° maggio 2016) in merito alla custodia temporanea delle merci, ha richiesto nuove istruzioni nella gestione dei Corridoi da parte dalla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e dal Sistema Informativo Logistico Ferroviario (SILF).
Come riferito dall’ Agenzia delle Dogane nella nota prot. n. 42621/RU del 30/04/2019 dal 10 settembre nelle operazioni riguardanti i Fast Corridor devono essere presenti nuovi campi nel Manifesto Merci in Arrivo, ovvero:
• Codice magazzino portuale
• Partita iva gestore viaggio/missione
• Partita iva Handler/Terminalista destinazione
• Partita iva Handler/Terminazionalista portuale
Per questo aggiornamento il portale AIDA propone due nuove voci:
• A3-P: relativa al magazzino portuale, in stato non convalidata (non dichiarabile)
• A3-D: relativa al magazzino di destinazione, in stato non convalidata (non dichiarabile)
Queste sono le due partite che adesso è possibile indicare per la custodia provvisoria di identici valori di carico.
Queste nuove disposizioni servono ad uniformare ed unificare i controlli sulle piattaforme di monitoraggio nazionale che ad oggi non dialogano tra loro.
• Migliorare le performance doganali degli operatori significa ridurre errori, burocrazia e diventare più competitivi a livello internazionale
• Diminuire il rischio di frode
• Migliorare la sicurezza con i monitoraggi dei mezzi che trasportano la merce
Per questo, come spiega il CNSD in merito al comunicato, è stato aggiornato anche il messaggio C mod.2 di chiusura di un Fast Corrirdor che rende dichiarabile la partita A3-D e che scarica la partita A3-P. Il tutto per evitare contraddizioni tra i vari software che devono essere conclusi entro tempi ben precisi.
Le agevolazioni di un operatore con la certificazione AEOC sono determinanti per velocizzare i processi di sdoganamento. Questo permette ai clienti di investire in modo sicuro per un ritorno su costi e tempi vantaggiosi
• ma avere anche un occhio di riguardo in Dogana.
Tuttavia
• Dall’ anno prossimo non si potrà scegliere se aver o meno il certificato.
Riportiamo quanto dichiarato proprio dall’ Agenzia delle Dogane nella nota:
“Secondo il nuovo disciplinare, per ottenere l’autorizzazione ad operare nell’ambito dei Fast corridor, è richiesto che ai Gestori dei magazzini di TC sia stato concesso lo status di soggetto AEOC: tuttavia, considerata l’esigenza di assicurare la continuità delle attività, fino a tutto il 2019, sarà possibile operare anche in assenza del predetto requisito”
Nello specifico significa che:
• Dal 1° gennaio 2020 sarà attivato in AIDA un controllo sul possesso della certificazione tra i terminalisti specificati nel Record B merce in sbarco del MMA
• Altrimenti verrà generato un messaggio di errore